UNA NUOVA NORMA NELLA NAUTICA CHE HA IL SAPORE DI SCANDALO
Ancora scandalo nella nautica. Stavolta per la liberalizzazione del noleggio da parte dei privati. L’euforia del ridimensionamento della tassa di stazionamento con il relativo passaggio a tassa di possesso ha fatto passare in sordina questa norma del decreto liberalizzazione. Una norma accolta sicuramente con entusiasmo da tantissimi possessori di barche private, sia a vela che a motore. Naturalmente non sono dello stesso parere le società armatrici di barche destinate al noleggio, che trovano la cosa totalmente assurda e che mette a rischio la sopravvivenza di un settore già in notevole difficoltà.
Ma vediamo cosa dice questa norma, pensata solo da chi è lontano anni luce dalla realtà di tutti i giorni, anche perché come dice giustamente il presidente dell’ ISYBA, Massimo Revello, “….risulta in contrasto con l'art. 41 della Costituzione relativamente alla libertà di iniziativa economica nell'esercizio dell'attività di trasporto di persone (viaggiatori/noleggiatori), nonché priva di prescrizioni finalizzate alla tutela della concorrenza, della trasparenza del mercato, della sicurezza dei viaggiatori/noleggiatori, della tutela delle condizioni di lavoro, delle garanzie tese a garantire l'omogeneità dei requisiti di idoneità alla conduzione del mezzo nautico".
Vi riporto il testo integrale della norma riguardante questa parte:
59.0.2
Ranucci, Marco Filippi
Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:
«Art. 59-bis.
(Semplificazione nella navigazione da diporto)
1. Al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo l'articolo 49, è aggiunto il seguente:
''Art. 49-bis. - (Noleggio occasionale). ? 1. Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il titolare persona fisica, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità.
2. Il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all'articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. Nel caso di navi da diporto, in luogo della patente nautica, il conduttore deve essere munito di titolo professionale del diporto. Qualora sia utilizzato personale diverso, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.
3. Ferme restando le previsioni di cui al presente Titolo, l'effettuazione del noleggio è subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuarsi mediante modalità telematiche, all'agenzia delle entrate e alla capitaneria di porto territorialmente competente, nonché all'inps ed all'inail, nel caso di impiego di personale ai sensi del terzo periodo del presente comma. L'effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla capitaneria di porto comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55, comma 1, del presente codice, mentre la mancata comunicazione all'inps o all'inail comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro sono definite le modalità di attuazione delle previsioni di cui al comma 3.
5. I proventi derivanti dall'attività di noleggio di cui al comma 1, sono assoggettati a richiesta del percipiente, sempreché di importo non superiore a 30.000 euro annui, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del venti per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva, nonché di ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma. La mancata comunicazione all'agenzia delle entrate prevista dal quarto periodo del comma 1 preclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza del medesimo regime''».
Ranucci, Marco Filippi
Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:
«Art. 59-bis.
(Semplificazione nella navigazione da diporto)
1. Al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo l'articolo 49, è aggiunto il seguente:
''Art. 49-bis. - (Noleggio occasionale). ? 1. Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il titolare persona fisica, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità.
2. Il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all'articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. Nel caso di navi da diporto, in luogo della patente nautica, il conduttore deve essere munito di titolo professionale del diporto. Qualora sia utilizzato personale diverso, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.
3. Ferme restando le previsioni di cui al presente Titolo, l'effettuazione del noleggio è subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuarsi mediante modalità telematiche, all'agenzia delle entrate e alla capitaneria di porto territorialmente competente, nonché all'inps ed all'inail, nel caso di impiego di personale ai sensi del terzo periodo del presente comma. L'effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla capitaneria di porto comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55, comma 1, del presente codice, mentre la mancata comunicazione all'inps o all'inail comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro sono definite le modalità di attuazione delle previsioni di cui al comma 3.
5. I proventi derivanti dall'attività di noleggio di cui al comma 1, sono assoggettati a richiesta del percipiente, sempreché di importo non superiore a 30.000 euro annui, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del venti per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva, nonché di ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma. La mancata comunicazione all'agenzia delle entrate prevista dal quarto periodo del comma 1 preclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza del medesimo regime''».
Leggendo la prima parte “…. al fine di incentivare la nautica da diporto ed il turismo nautico …..” al danno si aggiunge anche la beffa … secondo questi signori dando la possibilità di noleggiare la propria barca ai privati cittadini, non solo ma anche dando la possibilità di comandarla, senza tutti i dovuti titoli che sono necessari a chi esercita professionalmente quest’attività, il turismo nautico viene incentivato …. bah!
Non sarebbe stato molto meglio concedere qualche liberalizzazione in più alle società armatrici? O anche vigilare sulle tariffe portuali che incidono in maniera esponenziale sui bilanci sia delle società che dei privati? Permettendo in questo modo o di abbassare le tariffe e far avvicinare sia al turismo nautico che all’acquisto di nuove barche tante persone che oggi lo vedono come una cosa proibitiva? Ciò non avrebbe creato forse anche nuovi posti di lavoro?
Ad ogni modo, è giusta e sacrosanta l’azione legale con un “action class” che stà portando avanti sempre Massimo Revello presidente del ISYBA (Italian Shipping & Yacht Broker), che in un documento molto dettagliato ed approfondito contesta in ogni minimo particolare questa norma. Anzi noi tutti addetti al settore, ma anche semplici amanti del mare dovremmo far sentire la nostra voce per contrastare una norma veramente assurda che va oltre tutti i principi di libertà ed uguaglianza. Questo lo possiamo fare, partecipando all’iniziativa dell’ISYBA, che acquisirà le adesioni dei soggetti interessati a dare voce a tale iniziativa tramite il proprio Studio Legale convenzionato. www.isyba.it
Di seguito riportiamo il documento dell’ISYBA, una associazione che raduna 260 imprese del settore della mediazione marittima e dei servizi.
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