Ancora confusione, incertezza e difficoltà per le società di charter che si trovano da un giorno all'altro (IL GIORNO PRIMA DELLA SCADENZA DEL PAGAMENTO DELLA TASSA 30 maggio!!!!) una circolare dell'agenzia dell'entrata che spiega a suo modo l'applicazione della suddetta tassa per le società di noleggio e/o locazione. Interpretazione che danneggia anche e sopratutto i clienti delle società, perchè chiarisce che il pagamento deve essere effettuato dai clienti che noleggiano o locano una barca....
La circolare è si una interpretazione della legge ma è l’interpretazione più autorevole che può essere smentita solo da diversa interpretazione fornita dalla giurisprudenza, quando si creerà un giudicato.
Intanto cosa si fà? si fanno pagare ai clienti dei soldi che poi potrebbero risultare inutili e mai verranno restituiti? oppure no....sicuramente in un momento in cui tutta l'economia del settore nautico è in ginocchio questa interpretazione sicuramente non aiuta il settore....speriamo solo che qualcuno abbia un pò di buon senso e chiarisca definitivamente cosa fare...ma andiamo per ordine.
Con la Circolare n. 16/E del 30 maggio 2012, l’Agenzia delle entrate fornisce i primi chiarimenti ai fini della corretta applicazione della Tassa sulle imbarcazioni, istituita con D.L. 201/2011, art. 16, commi da 2 a 10 e 15 ter.
Quanto all’ambito oggettivo di applicazione, la tassa annuale è dovuta per tutte le unità da diporto (imbarcazioni e navi), utilizzate per tali fini, di lunghezza superiore ai 10 metri.
La tassa deve essere calcolata sulla base dei seguenti importi fissi annuali indicati nel comma 2 dell’articolo 16, determinati in funzione della lunghezza dell’imbarcazione:
a) Euro 800 per le unità con scafo di lunghezza compresa tra i 10,01 e i 12 metri;
b) Euro 1.160 per le unità con scafo di lunghezza compresa tra i 12,01 e i 14 metri;
c) Euro 1.740 per le unità con scafo di lunghezza compresa tra i 14,01 metri e i 17 metri;
d) Euro 2.600 per le unità con scafo di lunghezza compresa tra i 17,01 e i 20 metri;
e) Euro 4.400 per le unità con scafo di lunghezza compresa tra i 20,01 e i 24 metri;
f) Euro 7.800 per le unità con scafo di lunghezza compresa tra i 24,01 e i 34 metri;
g) Euro 12.500 per le unità con scafo di lunghezza compresa tra i 34,01 e i 44 metri;
h) Euro 16.000 per le unità con scafo di lunghezza compresa tra i 44,01 e i 54 metri;
i) Euro 21.500 per le unità con scafo di lunghezza compresa tra i 54,01 e i 64 metri;
j) Euro 25.000 per le unità con scafo di lunghezza superiore ai 64 metri.
Le riduzioni previste:
- 50% dell’importo dovuto per le unità da diporto a vela con motore ausiliario il cui rapporto fra:
Metri quadri di Superficie Velica e Potenza in Kw del Motore sia ≥ 0,5;
- 15%, 30%, 45% dell’importo dovuto per le unità da diporto aventi rispettivamente anzianità superiore a
5, 10 e 15 anni dalla data di costruzione. Il conteggio degli anni decorre dall’anno successivo
a quello di costruzione;
- 50% dell’importo dovuto e per le unità da diporto con lunghezza fino ai 12 metri usate dai proprietari
residenti, come mezzo di locomozione, nei comuni delle isole minori e nella Laguna di Venezia.
Le riduzioni previste:
- 50% dell’importo dovuto per le unità da diporto a vela con motore ausiliario il cui rapporto fra:
Metri quadri di Superficie Velica e Potenza in Kw del Motore sia ≥ 0,5;
- 15%, 30%, 45% dell’importo dovuto per le unità da diporto aventi rispettivamente anzianità superiore a
5, 10 e 15 anni dalla data di costruzione. Il conteggio degli anni decorre dall’anno successivo
a quello di costruzione;
- 50% dell’importo dovuto e per le unità da diporto con lunghezza fino ai 12 metri usate dai proprietari
residenti, come mezzo di locomozione, nei comuni delle isole minori e nella Laguna di Venezia.
La circolare precisa che “per espressa previsione normativa, sono tenuti al pagamento della tassa i soggetti che utilizzano l’imbarcazione sulla base di un contratto di locazione o di locazione finanziaria, anche se di breve durata.” In tal caso la tassa è determinata rapportando a giorni la misura della tassa riportata sopra.
Non sono tenute al pagamento della tassa le persone fisiche che non risultino residenti nel territorio dello stato nonché le persone giuridche che non abbiano la propria sede legale in Italia.
La tassa non è inoltre dovuta, come previsto dal menzionato comma 7 dell’art. 16, con riferimento alle unità che costituiscono beni strumentali di aziende di locazione e noleggio.
La tassa è versata entro il giorno antecedente la data di inizio del periodo di durata del contratto ove questo sia di durata inferiore all’anno.
Per tali contratti, non trova quindi applicazione il termine ordinario del 31 maggio di ciascun anno, previsto per il pagamento.
A tal fine viene riportato un esempio che non lascia adito a dubbi circa l’interpretazione data dall’Agenzia sulla debenza della Tassa per le locazioni di breve durata.
Ecco l’esempio:
Contratto di locazione stipulato il 30 aprile 2013 con decorrenza 15 maggio 2013, della durata di 10 giorni, per una unità da diporto di lunghezza pari a 35 metri.
Calcolo dell’imposta : (12.500*10/365) = 342,00 euro.
La tassa da corrispondere entro il 14 maggio 2013 è pari ad euro 342,00.
Quanto alle sanzioni, ai sensi del comma 10 dell’articolo 16 del decreto legge n. 201 del 2011, “per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di cui al comma 2 si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell’importo non versato, oltre all’importo della tassa dovuta”.
Per esempio, per una locazione di una barca di 12 metri per un week-end, la tassa dovuta sarà pari a (800*3/365) 6,57 e la sanzione andrà da 13,14 a 19,71 euro.
- Definendo la violazione entro 60 giorni da quando è stato elevato il verbale la sanzione applicata è la minimaridotta del 50%, più la tassa dovuta.
Nel caso di tardivo versamento della tassa, il contribuente potrà beneficiare, ricorrendone le condizioni, dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Quanto alle modalità di pagamento, la Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 39 del 24 aprile 2012, dispone che la Tassa va versata con modello di pagamento F24 versamenti con elementi identificativi, indicando:
Nella Sezione Contribuente, i dati del soggetto versante.
Nella sezione Erario:
· Campo “tipo”: R
· Campo “elementi identificativi”: nei primi sei caratteri giorno di inizio del contratto e giorno e mese di fine periodo del contratto, nella forma GGGGMM, e nei successivi spazi il codice identificativo dell’unità da diporto (sigla di iscrizione)
· Campo “codice”: il codice tributo 3370
· Campo “anno di riferimento”: anno di decorrenza della tassa (anno della locazione)
I soggetti che sono impossibilitati ad utilizzare il modello F24 eseguono il versamento mediante l’effettuazione di un bonifico in “EURO” a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1222, indicando:
a) codice BIC: BITAITRRENT;
b) causale del bonifico: generalità del soggetto tenuto al versamento della tassa annuale, identificativo (sigla di iscrizione) dell’unità da diporto, codice tributo e periodo di riferimento (così come indicati dalla risoluzione n. 39 del 24 aprile 2012);
c) IBAN – IT15Y0100003245348008122200, pubblicato sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle finanze http://www.rgs.mef.gov.it/.