L'Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare interpretativa per chiarire i casi dubbi sul pagamento della tassa di possesso di unità da diporto.
La tassa va pagata entro domani, 31 maggio 2012.
La Circolare 16/E del 30 maggio 2012 l'Agenzia delle Entrate ha finalmente fornito chiarimenti sul pagamento della tassa di possesso imbarcazioni e navi da diporto a una sola giornata dalla scadenza del termine.
La Circolare risponde ai quesiti sollevati da Ucina Confindustria Nautica e fissa alcuni importanti risultati per i diportisti. Innanzitutto, l'importo frazionato per l'acquisto successivo al 1° maggio. Ricapitolando: il versamento della tassa va effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno ed è riferito al periodo 1° maggio al 30 aprile dell'anno successivo. Qualora il presupposto per l'applicazione si verifichi successivamente al 1° maggio, il relativo versamento dovrà essere effettuato entro la fine del mese successivo, rapportando l'importo annuo al periodo che decorre dalla data di acquisto fino al 30 aprile dell'anno seguente. Negli anni successivi si paga la somma intera.
Nel caso in cui l'unità da diporto venga ceduta in data successiva al pagamento, la tassa versata non può essere restituita, ma il nuovo acquirente non deve corrisponderla nuovamente per il medesimo periodo.
Per l'individuazione del soggetto tenuto al pagamento e per il calcolo della tassa occorre fare riferimento alla data in cui si realizza l'effetto traslativo della proprietà. Nel caso in cui più soggetti siano proprietari o detentori dell'imbarcazione sono tenuti in solido al versamento della tassa.
Per la determinazione della lunghezza delle unità, l'esclusione delle appendici è estesa anche agli scafi costruiti antecedentemente all'obbligo di marcatura CE (previsto dalla norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666). Quindi occorre fare riferimento per alla distanza, misurata in linea retta, tra il punto estremo anteriore della prora e il punto estremo posteriore della poppa, escluse piattaforma da bagno, delfiniera, ecc.
Per quanto riguarda le aziende, il provvedimento chiarisce innanzitutto una delle questioni più spinose: "le unità da diporto provenienti da permute con unità nuove" non sono soggette alla tassa. Le imprese che hanno ritirato riscattando il leasing - un'unità usata sono quindi esentate come i cantieri o i distributori che abbiano un mandato di vendita per le unità.
L'esclusione per le unità che costituiscono beni strumentali di aziende di locazione e noleggio è inoltre estesa a tutte le unità da diporto utilizzate per lo svolgimento delle altre attività commerciali previste dal Codice della Nautica (articolo 2 del D. Lgs n. 171 del 2005), anche insegnamento professionale della navigazione da diporto e immersioni subacquee.
Per i contratti di locazione, locazione finanziaria e noleggio di durata inferiore all'anno fa fede il giorno di inizio della prestazione, la tassa è dovuta per il periodo di durata del contratto e va è versata entro il giorno antecedente la data di inizio. In questo caso obbligata non è l'impresa, che è esente, ma l'utilizzatore.
Più persone ci hanno segnalato che non riescono a pagare. Per effettuare il versamento va utilizzato il modello F24 denominato "con dati identificativi". E' poco usato e agli stessi sportelli bancari spesso non ne sono a conoscenza, ma basta insistere perchè se cercano nella loro banca dati telematica c'è. Fa certamente eccezione la Banca Popolare di Milano che per prima lo ha messo on line.
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"La norma accoglie le richieste di UCINA Confindustria Nautica volte a rendere la tassa univoca e non ulteriormente penalizzante per il settore in un momento di estrema difficoltà e rappresenta un risultato importante a tutela di tutta la filiera nautica." - commenta il presidente Anton Francesco Albertoni – "Un lavoro, iniziato con la modifica parlamentare della prima versione della tassa e conclusosi con la circolare interpretativa odierna, costituisce un segnale di grande attenzione alle istanze formulate dall'Associazione".
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